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ACQUISTA LE NOSTRE SCHERMATURE SOLARI CERTIFICATE,
POTRAI RECUPERARE IL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA.
 
SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI
 
(art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii)

 
 
INTRODUZIONE

 
 
La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato le detrazioni fiscali per quanto riguarda l’installazione di schermature solari, modificando però l’aliquota a seconda che si tratti di prima casa o altro immobile. Per la prima casa la percentuale è rimasta al 50%, mentre per altro immobile è scesa al 36%. La detrazione fiscale consiste in 10 quote annuali di pari importo detratte dall’imposta sui redditi (IRPEF per persone fisiche, IRES per persone giuridiche).

E’ possibile godere della detrazione fiscale del 50% o del 36% calcolato sul massimale indicato nell’allegato A del DM del 14/02/22 pari a € 276 al mq. al netto di iva, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

A partire dal 2025 viene inoltre introdotto un nuovo meccanismo che prevede che le detrazioni (ad eccezione di quelle sostenute per spese sanitarie, per investimenti in start-up innovative, quelle relative a interessi su mutui stipulati prima del 31/12/2024 e alle rate residue delle detrazioni sulla casa maturate in esercizi precedenti) siano modulate sulla base del reddito del contribuente e della composizione del nucleo familiare.

Fino a € 75 mila: non ci sono limiti alla detrazione.

Reddito compreso tra € 75 mila e € 100 mila: le detrazioni che complessivamente il contribuente potrà usufruire varieranno tra un limite massimo di € 14 mila ed un minimo di € 7 mila sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e il reddito.

Reddito oltre € 100 mila: le detrazioni che complessivamente il contribuente potrà usufruire varierà tra un limite massimo di € 8 mila ed un minimo di € 4 mila. Sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e il reddito.


CHI PUO’ ACCEDERE


 
• Persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni.
 
• I titolari di diritto reale sull’immobile
 
• I condomini per gli interventi sulle parti condominiali.
 
• Gli inquilini
 
• I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile in oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
 
• Coloro che hanno l’immobile in comodato
 
• I contribuenti che conseguono reddito d’impresa
 
• Le associazioni tra professionisti
 
• Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali.
 
• Istituti autonomi per le case popolari

 
 
PER QUALI EDIFICI

 
 
Gli immobili oggetto di posa di schermature solari (edifici residenziali, ristoranti, alberghi o altre attività commerciali) devono essere esistenti o l’esistenza deve essere provabile attraverso l’iscrizione al catasto o richiesta in corso, oppure attraverso il pagamento di eventuali tributi.
 
Sono esclusi gli immobili in costruzione o interventi assimilabili come gli ampliamenti.

 
 
 
PRODOTTI DETRAIBILI

 
 
Le schermature solari oggetto di detrazione sono indicate dalla Legge di Stabilità 2022 nell’allegato M del D.L. 311/2006.
 
 
• EN 135561 tende esterne: tende da sole, capottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto, pergole con lamelle orientabili, tende per veranda, skylight esterni, wintergarten esterni e zanzariere.
 
• EN 13659 chiusure esterne: veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche, oscuranti in genere.
 
• EN 13120 chiusure interne: rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali.

 
 
REQUISITI

 
 
• Le schermature devono essere:
 
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente
 
- a protezione di una superficie vetrata (all’interno, all’esterno o integrate)
 
- mobili
 
- schermature tecniche
 
• Le chiusure oscuranti possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti)
 
• Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD, quindi sono esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti.
 
• Le schermature solari devono avere un Gtot. inferiore o uguale a 0,35

 
 
SPESE AMMISSIBILI (art. 5 del D.M. 06.08.20)

 
 
• Fornitura e posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche
 
• Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti
 
• Prestazioni professionali (produzione documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.)
 
• Opere provvisionali e accessorie
 
 
Non sono ammissibili le spese sostenute per interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre ecc..

 
 
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

 
 
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro i 90 giorni successivi alla data dei lavori, tramite l’apposito sito web https://detrazionifiscali.enea.it/ nella sezione Ecobonus

 
 
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

 
 
• Certificazione CE del produttore
 
• Stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario.
 
• Stampa della mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
 
• Fatture relative le spese sostenute
 
• Ricevute dei bonifici dedicati al risparmio energetico recanti:
 
- Causale del versamento con estremi della norma agevolativa
 
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione
 
- Numero e data della fattura
 
- Codice fiscale o partita iva del destinatario del bonifico
 
 
 
GAMMA DI PRODOTTI
Tende da Sole
Pergolati
Pensiline in Policarbonato
Tende Antipioggia Antivento
Gazebi e Tendocoperture
Zanzariere e Tende Tecniche
 
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